IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Lombardia, aderendo alle dichiarazioni internazionali riguardanti il riconoscimento dei diritti dell'uomo, riconosce il diritto al nomadismo; tutela il patrimonio culturale e l'identita' delle "etnie tradizionalmente nomadi e semi-nomadi"; favorisce l'utilizzo da parte dei nomadi e dei semi-nomadi dei servizi pubblici per la tutela della salute e del benessere sociale e piu' in generale per l'autonomia e l'autosufficienza di tale popolazione. 2. La regione Lombardia, mediante le disposizioni della presente legge, disciplina gli interventi a favore delle popolazioni nomadi e semi-nomadi, intesi a favorire rapporti con le comunita' locali ed a migliorare le interrelazioni con le istituzioni pubbliche per una piu' ampia tutela sociale nel rispetto della identita' culturale e delle abitudini di vita delle stesse. 3. Ai fini della presente legge, per nomadi si intendono gli appartenenti alle "etnie tradizionalmente nomadi e semi-nomadi".