IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.    La    regione   Lombardia,   aderendo   alle   dichiarazioni
internazionali riguardanti il riconoscimento dei  diritti  dell'uomo,
riconosce  il  diritto al nomadismo; tutela il patrimonio culturale e
l'identita' delle  "etnie  tradizionalmente  nomadi  e  semi-nomadi";
favorisce  l'utilizzo  da  parte  dei  nomadi  e  dei semi-nomadi dei
servizi pubblici per la tutela della salute e del benessere sociale e
piu'   in  generale  per  l'autonomia  e  l'autosufficienza  di  tale
popolazione.
   2.  La  regione Lombardia, mediante le disposizioni della presente
legge, disciplina gli interventi a favore delle popolazioni nomadi  e
semi-nomadi,  intesi a favorire rapporti con le comunita' locali ed a
migliorare le interrelazioni con le  istituzioni  pubbliche  per  una
piu'  ampia  tutela  sociale nel rispetto della identita' culturale e
delle abitudini di vita delle stesse.
   3.  Ai  fini  della  presente  legge,  per nomadi si intendono gli
appartenenti alle "etnie tradizionalmente nomadi e semi-nomadi".